Credito d’imposta energia elettrica e gas: allargata la platea dei soggetti interessati
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti-ter (art. 1 D.L. 144/2022) sono previsti crediti d’imposta, sui consumi di energia elettrica e gas, anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. La maggiore novità, rispetto ai precedenti trimestri, è che per le imprese non energivore, è sufficiente possedere un contatore di almeno 4,5 Kw (al posto dei 16,5 del credito d’imposta previsto per il II e III trimestre); pertanto, il credito spetterà a molte più imprese.
Per le imprese energivore, il credito spetta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica, mentre per le imprese non energivore la misura del credito è del 30%. Per le imprese gasivore, il credito spetta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas ed uguale percentuale spetta anche alle imprese non gasivore. Entrambi i crediti d’imposta, per acquisto di energia elettrica e gas, spettano a condizione che i costi delle utenze abbiano subito un incremento del 30% nel terzo trimestre 2022 rispetto al terzo trimestre 2019.
Il conteggio dei suddetti crediti spettanti potrà essere richiesto direttamente ai fornitori (sempre che nell’anno 2022 siano rimasti invariati rispetto al 2019). I crediti d’imposta, che non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né dell’Irap, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31/03/2023, oppure ceduti a terzi.