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Esonero contributivo per lavoratrici madri

Riduzione dei contibuti per le lavoratrici neo mamme

L’art. 1, c. 137 della L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha introdotto, per l’anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato, della durata di 1 anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro.
Per il riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità e che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31/12/2022. Qualora la lavoratrice abbia fruito anche dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione, a partire dalla data di rientro effettivo al lavoro e per una durata massima di 12 mensilità.
L’agevolzione comporta che l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche sarà pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice.

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