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La svolta delle startup, anche i fondi pensione potranno investire
Un emendamento al decreto legge Concorrenza introduce una nuova condizione per poter godere dell’esenzione della tassa sui capital gain. Si tratta dell’impiego di una quota del portafoglio investito in economia reale, imprese produttive, infrastrutture in fondi di venture capital, quelli che a loro volta investono in startup tech. Questi impieghi dovranno essere pari al 51% del paniere cosiddetto qualificato nel 2025 e al 10% negli anni a seguire per mantenere l’esenzione fiscale. La misura messa a punto dal ministero delle Imprese e dal Made in Italy pone l’Italia in prima linea in Europa nel tentativo di convogliare una quota del risparmio previdenziale sui settori che spingono lo sviluppo tecnologico e la competitività dell’industria. La riforma, che recepisce le richieste della Ue, allarga l’impianto della legge del 2012 che ha fatto nascere circa 12.800 startup innovative.Vengono revisionati i criteri di accesso al Registro spingendo sulla fase iniziale dell’attività delle nuove tech. Previsto un check di affidabilità dopo il terzo anno, affinché solo le startup che si sono mostrate promettenti e scalabili possano restare nel Registro per tutti i 5 anni. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Start up, aiuti senza ok della Ue al 65% ma scattano nuovi paletti’ – pag. 3)
Il Bonus Natale vale 100 euro senza peso fiscale
I lavoratori dipendenti con redditi fino a 28 mila euro riceveranno insieme alla tredicesima una indennità una tantum di 100 euro. Grazie al decreto legge n. 167/2024 è stata ampliata la platea dei beneficiari, rispetto a quella prevista dal decreto legge n. 113/2024. Siamo passati da poco più di un milione a 4,6 milioni. L’erogazione del bonus sarà a cura dei datori di lavoro. L’indennità andrà a incrementare il cedolino, essendo una cifra per cui il legislatore ha previsto la piena esenzione sia da contributi che da imposte. Trattandosi di una tantum non produce effetti a valere su nessun altro istituto economico spettante al lavoratore. Aver optato per la totale esenzione dell’indennità rende la misura più concreta. Beneficiari sono i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, titolari di reddito di lavoro dipendente nel 2024. Sono beneficiate tutte le tipologie contrattuali, compresi i rapporti a tempo determinato o parziale. Al tetto di reddito di 28 mila euro si aggiungono altre condizioni come l’avere un figlio fiscalmente a carico e la capienza di imposta.
‘Più tempo, automatismi e cumulo Così cambia Transizione 5.0’
Cambia nella direzione voluta dalle imprese il Piano Transizione 5.0. Le modifiche concordate con Bruxelles mirano a rivitalizzare uno strumento finora poco utilizzato. Un primo via libera, che dovrebbe arrivare oggi, riguarda l’estensione dei tempi per l’installazione degli impianti, che si allungano di 4 mesi fino al 30 aprile 2026.Il termine di giugno per la rendicontazione con la Ue non cambia ma a contrarsi sono i tempi di attività da parte del ministero, il che offre alle imprese margini temporali aggiuntivi. Altro nodo risolto è quello del cumulo con altri incentivi europei. Il via libera Ue dovrebbe arrivare la prossima settimana. Ma l’aspetto più rilevante è la semplificazione nel calcolo dei risparmi energetici, necessario per accedere al credito d’imposta e per la definizione dell’aliquota di incentivo. La sostituzione di beni ammortizzati da almeno 24 mesi non richiederà alcuna analisi, con l’accesso diretto al credito di imposta minimo che negli emendamenti depositati sale dal 30 al 50%.
L’autotutela sostitutiva peggiora l’atto per il contribuente
La Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 30051 depositata ieri in tema di autotutela in malam partem ha stabilito che, entro i termini decadenziali, l’amministrazione può sempre sostituire un atto impositivo in autotutela con un nuovo peggiorativo per il contribuente, per l’esistenza di vizi sia formali che sostanziali. Questa autotutela sostitutiva si differenzia dall’accertamento integrativo, in quanto investe l’atto originario viziato, annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, con la conseguenza che non deve sussistere la condizione della conoscenza di nuovi elementi. In queste ipotesi non viene violato il legittimo affidamento del contribuente che non può sorgere per la semplice esistenza del precedente atto viziato o per l’errata valutazione delle circostanze su cui si fonda. I giudici confermano il prevalente orientamento favorevole al fisco già espresso in seno alla sezione tributaria della Corte.
Superbonus e banche, l’invio dati sui crediti acquisiti parte il 3 dicembre
Tra il 3 e il 31 dicembre banche, intermediari finanziari e assicurazioni dovranno inviare la comunicazione antiusura per i crediti accettati entro il 2 dicembre. In questo modo confermeranno che i crediti fiscali legati alle ristrutturazioni sono stati acquisiti con un prezzo non superiore al 25% del valore nominale. Solo in questo modo sarà possibile evitare la sanzione che prevede la spalmatura su sei anni delle rate utilizzabili a partire dal 2025. Sono le novità principali previste dal provvedimento 422331/2024 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. L’adempimento nasce per colpire quei soggetti che hanno acquisito crediti fiscali applicando tassi da usura, facendo leva sulle difficoltà che in una certa fase i venditori hanno incontrato nel collocare i bonus sul mercato.
Bollo e-fattura, comunicazione su Civis
Con il provvedimento 422344 del 21 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha potenziato i servizi digitali per assistere i contribuenti destinatari di comunicazioni riguardanti il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Questo intervento attua quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 1/2024, che mira a semplificare il dialogo tra contribuenti e uffici finanziari, migliorando i canali di assistenza a distanza. Grazie a una procedura automatizzata, l’Agenzia calcola e integra l’imposta sulle fatture elettroniche che non riportano l’annotazione di assolvimento del bollo, basandosi sui dati del sistema di interscambio. In caso di irregolarità, comunicare telematicamente l’importo dovuto, comprese sanzioni ridotte a un terzo e interessi calcolati fino al mese precedente. Il sistema consente inoltre di gestire il versamento e la liquidazione dei tributi, agevolando lo scambio di documenti relativi ad attività di controllo e accertamento. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Bollo e-fattura, assistenza con Civis’ – pag. 25)
Dazi, abuso del diritto con la delocalizzazione
Per la prima volta la Corte di giustizia Ue si è pronunciata in materia di abuso del diritto in ambito doganale. Con la causa C-27/23 P, infatti, ha fissato gli elementi interpretativi in base ai quali la norma antielusiva ex art. 33 del regolamento delegato (Ue) 2015/2446, in materia di attribuzione dell’origine per le operazioni di trasformazione o lavorazione non economicamente giustificate, debba essere applicata. La pronuncia in parola respinge il ricorso proposto dalla società Harley-Davidson, segna un punto di svolta in chiave applicativa dell’art. 33, in quanto l’esistenza di una pratica abusiva potrà essere rilevata se emerga da elementi oggettivi che lo scopo essenziale delle operazioni interessate sia quello di evitare l’applicazione di misure daziarie. Il criterio decisivo è la finalità principale o dominante, sebbene non esclusiva, dell’operazione posta in essere.
Modelli organizzativi 231 chance virtuosa per lo sport
Anche gli enti sportivi possono adottare un modello organizzativo 231. La scelta è facoltativa. Permette alle realtà del mondo sportivo di dotarsi di adeguati assetti al fine di tutelare governance e operatori escludendo forme di responsabilità e prevenendo, nel contempo, comportamenti penalmente rilevanti. Tra i destinatari del Dlgs 231/2001 sono ricomprese anche le realtà sportive, che in quanto dotate di una propria soggettività giuridica distinta rispetto ai singoli soci o associati, integrano i requisiti minimi necessari. L’adozione di protocolli potrebbe dunque riguardare anche le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva nonché le Associazioni benemerite e le associazioni/società sportive affiliate. L’adozione di un modello 231 consentirebbe a società e associazioni di predisporre uno schema organizzativo in grado di prevenire le condotte illecite basato su protocolli preventivi. Il modello 231 può diventare lo scheletro per strutturare l’organizzazione virtuosa delle realtà sportive.
Fisco, avvento pieno di scadenze
Tra novembre e dicembre sono tante le scadenze fiscali da ricordare, sia ordinarie che straordinarie. Per gli studi commerciali significa certamente maggior lavoro. Nei prossimi 30 giorni non sarà facile gestire le copiose scadenze ordinarie, come quella del 2 dicembre per il versamento del secondo acconto delle imposte o il 16 dicembre per il saldo dell’Imu, ma anche quelle straordinarie come i calcoli necessari per gli acconti ‘maggiorati’ e le nuove adesioni al concordato preventivo biennale e quelli imprescindibili per quantificare le imposte sostitutive dovute per formalizzare il ravvedimento speciale. Per il 16 dicembre sono invece attesi i versamenti ordinari di Iva e ritenute del mese di novembre. A queste scadenze si frappone quella relativa al pagamento della sesta rata della rottamazione quater possibile fino al 9 dicembre. Per i contribuenti si pone il problema liquidità, chiamati a plurimi versamenti, alcuni dei quali improrogabili per mantenere i benefici.
Superficie, si tassa per cassa
Con la risposta n. 224/E del 19 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime di tassazione dei corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie. L’Agenzia ha fornito una specifica delucidazione in merito alla tassazione di un corrispettivo percepito nel 2024, dopo che il contribuente ha anche evidenziato che il detto corrispettivo deriva da un atto stipulato nel 2023 poiché è stato evidenziato che, nella fattispecie, il proprietario di un terreno agricolo, ricevuto per successione nel 2022, ha stipulato, nel 2023, un contratto sottoposto a condizioni sospensive, per la costituzione sul terreno di un diritto di superficie; le condizioni sospensive si sono avverate nel 2024 e, di conseguenza, la controparte ha corrisposto i relativi importi nel 2024. A decorrere dallo scorso 1°gennaio la legge di Bilancio 2024 ha previsto l’estensione della tassazione, includendo tra i redditi diversi i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
Autotutela, effetto boomerang
Se il fisco sbaglia, può annullare l’accertamento ed emetterne in sostituzione uno nuovo e più oneroso per il contribuente. L’autotutela sostitutiva, infatti, affonda le radici nei principi costituzionali sull’interesse pubblico all’esazione dei tributi: può dunque scattare per vizi sostanziali oltre che formali dell’atto, a meno che non sia intervenuta la decadenza per l’accertamento del singolo tributo o una sentenza passata in giudicato; si tratta di un istituto differente dall’accertamento integrativo, il quale si affianca invece a un precedente atto valido: non serve allora la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi affinché sia emesso il provvedimento sostitutivo. Il legittimo affidamento del contribuente si configura soltanto quando le relative somme risultano già versate e ricorrono esigenze di stabilità. Così le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024 chiudono un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Novità Fiscali
Circolari e Comunicazioni
Bonus Natale - Modifiche in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti
L’articolo 2 del decreto legge n. 167/2024 modifica il decreto Omnibus che ha previsto l’erogazione di una indennità di 100 euro, per l’anno 2024, a favore di taluni lavoratori dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in merito alle modifiche intervenute.
Le modifiche riguardano, in particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della norma, estendendone la platea dei beneficiari. È previsto, infatti, che il bonus Natale spetta, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
Per beneficiare del bonus devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:
Il reddito complessivo nel 2024 non deve superare i 28 mila euro;
Il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico;
L’imposta lorda sui redditi percepiti da lavoratore dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante.
L’indennità in parola è riconosciuta al genitore, lavoratore dipendente, anche in presenza di figlio unico, purché sia fiscalmente a carico. Il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore a 21 anni che siano fiscalmente a carico.
La novità è rappresentata dal fatto che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore deve avere almeno un figlio, fiscalmente a carico. Contrariamente alla disposizione previgente il decreto legge n. 167/2024 nulla dispone in merito al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altre parole per la spettanza del bonus non è più richiesto il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a nucleo familiare monogenitoriale.
Ne deriva che, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, il bonus spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dal fatto che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente o che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus stabilisce che il lavoratore dipendente non ha diritto all’indennità in argomento se il proprio coniuge o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Per ottenere il bonus in esame, alla luce delle novità apportate dal decreto legge n. 167/2024, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità su richiesta del lavoratore che attesta di avervi diritto mediante autocertificazione. Nella domanda deve indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Sempre nella domanda il lavoratore dipendente deve attestare che il coniuge o il convivente non sia beneficiario del bonus.
Chi ha già presentato l’autocertificazione ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus non è tenuto a presentare un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario dell’indennità.
Il lavoratore ha la possibilità di beneficiare del bonus Natale anche nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025.
Naturalmente il beneficio indebito dell’indennità comporta la restituzione dello stesso da parte del lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.
Investment Management Exemption - Istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
Premessa
La legge di Bilancio per l’anno 2023 ha introdotto una presunzione legale in merito alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari o accessori, riconducibili all’attività di investimento svolta a favore della predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.
La presunzione legale opera a beneficio delle c.d. ‘strutture di investimento’ andando a integrare, nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le condizioni previste per l’accesso alla Investment Management Exemption, (IME) lo status di agente indipendente della management company, che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite stabile organizzazione, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome e per conto della struttura di investimento, a concludere contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
La presunzione in parola non opera per le società di gestione per le quali è sempre possibile riscontrare la presenza di una stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, anche in questo caso sarà necessario verificare che vi siano tutti i presupposti di fatto e di diritto affinché si configuri una stabile organizzazione in Italia del gestore e dovranno essere attentamente valutati anche i relativi redditi.
Con il provvedimento del 28 febbraio 2024 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Tuir alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 19 novembre 2024, ha fornito istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alla disciplina IME.
Modalità di attuazione della disciplina IME
I soggetti coinvolti nella disciplina IME sono, da un lato, la struttura di investimento costituita dal veicolo di investimento non residente e le sue società controllate non residenti e, dall’altro, il soggetto, residente o non residente, anche operante tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che svolge attività di gestione di investimenti in nome e per conto del veicolo.
Veicolo di investimento non residente e requisiti di indipendenza
Si considerano veicoli di investimento non residenti le entità che:
svolgono l’attività di gestione di investimenti di natura finanziaria per conto terzi;
sono soggette a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali tali entità sono istituite;
sono caratterizzate dalla gestione degli investimenti per conto di un numero non limitato di partecipanti.
Le suddette caratteristiche sono idonee a garantire l’indipendenza del veicolo di investimento non residente rispetto agli investitori. Tale indipendenza assicura che gli investimenti operati tramite il veicolo di investimento non residente non siano riconducibili alla management company.
Tale condizione di indipendenza si considera rispettata nelle ipotesi in cui il veicolo di investimento non residente è:
un organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in uno Stato membro della Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni;
un organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in uno Stato o territorio di cui all’art. 11, comma 4, lett. c) Dlgs n. 239/1996;
un ente, residente o localizzato in uno Stato o territorio compreso nell’elenco di cui all’art. 11, comma 4, lett. c) Dlgs n 239/1996, e soggetto a vigilanza prudenziale, che ha come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata, e nel quale sono rispettate le seguenti condizioni:
nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20%;
il capitale raccolto è gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.
In merito al requisito dell’assoggettamento a vigilanza prudenziale, tale requisito sussiste nelle ipotesi in cui, in riferimento all’organismo di investimento estero o al gestore, l’avvio dell’attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e l’esercizio dell’attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori da parte degli organi di vigilanza preposti.
Requisiti di indipendenza del gestore (asset manager)
In relazione all’indipendenza della management company rispetto al veicolo d’investimento la Relazione al Decreto evidenzia che il gestore patrimoniale, soggetto residente o non residente, deve garantire indipendenza rispetto al veicolo di investimento.
I requisiti di indipendenza sono soddisfatti nell’ipotesi in cui:
il gestore o il suoi dipendenti non ricoprano ruoli direttivi nel veicolo o nelle sue controllate;
il gestore, o i suoi dipendenti o amministratori, non detengano una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento non residente, superiore al 25%, inclusi eventuali benefici indiretti derivanti da schemi di partecipazione ai risultati.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia di partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento, il carried interest non va considerato integralmente nel periodo di imposta nel quale è stato distribuito ma deve essere ripartito pro quota per la durata dell’investimento. Nel calcolo il contribuente deve riassorbire, nel periodo di imposta in cui avviene la distribuzione, la differenza tra l’entità del carried interest effettivamente distribuito e la soglia massima di carried interest precedentemente computata.
L’asset manager può delegare a soggetti terzi, facenti parte o meno dello stesso gruppo e in possesso di competenze professionali specifiche, lo svolgimento di alcune funzioni connesse alla gestione degli OICR istituiti e gestiti dal gestore delegante in presenza di determinate condizioni. I mandati conferiti non hanno l’effetto di privare il gestore delegante delle proprie funzioni gestorie e di trasferirle in capo al soggetto delegato.
Idoneità della documentazione ai fini dell’applicazione della disciplina IME
La presunzione prevista dalla disciplina IME opera nel caso in cui il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata da documentazione idonea.
La documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea quando consente il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento da parte del Fisco.
Anche ai fini della disciplina IME devono ritenersi applicabili le disposizioni contenute nel Decreto TP e nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020.
Ai fini della disciplina IME, la predetta documentazione dovrà fornire, per conseguire la richiesta idoneità, dati e elementi conoscitivi aggiuntivi, se richiesti dalle circostanze del caso, rispetto a quelli necessari ai sensi del Provvedimento del 23 novembre 2020, con le conseguenti ricadute in tema di penalty protection.
Di conseguenza, in sede di controllo si dovrà valutare che la documentazione sia stata predisposta secondo le indicazioni contenute nel Decreto TP e nel predetto Provvedimento del 23 novembre 2020.
Nell’ipotesi in cui l’Agenzia abbia espresso una valutazione positiva della documentazione esibita da parte del contribuente circa l’idoneità ai fini dell’applicazione della disciplina IME, l’eventuale rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento non determinerà il venir meno del safe harbour, così come della penalty protection.
Qualora, invece, la documentazione manchi o sia ritenuta non idonea ai fini della disciplina IME, il contribuente non potrà invocare l’applicazione del safe harbour, con la conseguenza che, qualora vi siano tutti i presupposti di diritto e di fatto e, qualora applicabile, l’Amministrazione finanziaria potrà contestare la presenza di una stabile organizzazione della struttura di investimento estera.
Scadenzario Fiscale
Le scadenze del mese