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Zuckerberg non salda il conto di 877 milioni con il fisco italiano
Meta ha deciso di non saldare il conto con il Fisco italiano. La società di Mark Zuckerberg ha lasciato scadere il termine previsto a marzo senza saldare il debito di 877 milioni di euro, non aderendo alla procedura di accertamento con adesione proposta dall’Agenzia delle Entrate. Il gruppo americano potrebbe decidere ora di intraprendere azioni legali nelle sedi tributarie competenti. Sul fronte penale si prospetta una richiesta di rinvio a giudizio per due direttori di Meta Platforms Ireland Limited, la divisione irlandese responsabile delle operazioni. Secondo gli inquirenti, la società, attraverso Facebook e Instagram, avrebbe fornito servizi digitali agli utenti italiani in cambio dell’acquisizione e gestione dei loro dati personali per fini commerciali. Una pratica considerata dagli inquirenti una ‘permuta tra beni differenti’, che dovrebbe essere soggetta all’Iva. Un’inchiesta simile della Procura di Milano riguarda Twitter (oggi X) per un presunto mancato versamento dell’Iva di 12,5 milioni di euro. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Fine del rito ambrosiano: Meta non versa l’Iva e sceglie il processo’ – pag. 32)
Imprese, il fascicolo salva bonus va dal Durc alle comunicazioni
Le agevolazioni fiscali 2024-2025 richiedono un’attenta gestione documentale per evitare problemi nei controlli dell’amministrazione finanziaria, che possono avvenire anni dopo. La documentazione è vasta e comprende prospetti, perizie, relazioni di consulenti e altri documenti, rendendo necessaria un’archiviazione ordinata. Alcune normative indicano il processo documentale da seguire (es. patent box, credito d’imposta R&S), mentre altre lasciano spazio a interpretazioni, creando possibili divergenze. La documentazione deve dimostrare il corretto sostenimento dei costi agevolabili, e in alcuni casi essere verificata da revisori e comunicata ai sindaci. Il dossier deve includere, tra l’altro, certificazioni sulla sicurezza sul lavoro, adempimenti contributivi e fiscali, perizie sui beni, contratti di fornitura, fatture, comunicazioni agli enti competenti e verifiche sulla cumulabilità delle agevolazioni. La raccolta deve essere tempestiva per evitare problemi nella compensazione del credito.
Stretta GdF su apri e chiudi e frodi per non pagare
Per contrastare il fenomeno delle partite Iva ‘apri e chiudi’ la Guardia di Finanza punta sulla prevenzione come pure per le frodi finalizzate a non pagare. Le Fiamme gialle lavorano pure sulla repressione attraverso l’ausilio delle banche dati, facendo leva sulle attività finanziarie detenute sui conti italiani e all’estero. Grazie anche alla sinergia con l’Agenzia delle Entrate nell’unità integrata permanente di analisi di rischio alert sui possibili fenomeni di distrazione patrimoniali da parte dei contribuenti con debiti erariali superiori a 50 mila euro in modo da ricostruire i passaggi di ricchezza e rendere possibile il recupero delle imposte dovute. Sono le indicazioni emerse dall’audizione presso la commissione Finanze del Senato di Luigi Vinciguerra, capo del III reparto operazioni del comando generale della Guardia di Finanza. L’audizione era incentrata sul magazzino delle cartelle non pagate che a fine gennaio ha raggiunto 1.279,8 miliardi di euro e sulla proposta della Lega di una rottamazione quinquies.
Dichiarazione Iva 2025, da ieri nuovi codici Ateco per compilazione e invio
Aggiornato il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate ‘Iva 2025’ per compilare e inviare la dichiarazione per il 2024, con la possibilità di indicare il codice 1 nella casella ‘situazioni particolari’ per usare i nuovi codici Ateco 2025 nel quadro VA, per chi invia il modello dal 1° al 30 aprile 2025. Per adeguare i codici delle attività economiche alla classificazione comunitaria, c.d. Nace revisione 2, l’Istat ha introdotto la nuova classificazione Ateco 2025, la quale è entrata in vigore lo scorso 1°gennaio, ma è stata ‘adottata’ solo ‘a partire dal 1°aprile 2025’. A partire da ieri, quindi, le Cdc hanno iniziato il ‘processo di riclassificazione’ d’ufficio. Fiscalmente, non c’è l’obbligo di presentare una apposita dichiarazione di variazione, ma ‘in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati effettuata’ alle Entrate devono essere comunicati i propri codici attività, coerenti con la nuova tabelle Ateco 2025. I nuovi codici devono essere utilizzati da subito. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Classificazione Ateco 2025 effetti su Iva, dichiarazioni e Isa’ – pag. 26)
Mini contratti di sviluppo per le tecnologie strategiche
Sono in scadenza le misure previste dal Fondo transizione industriale, il Fondo nuove competenze e i Contratti di sviluppo su tecnologie strategiche. Sono però operativi i bandi Simest per investimenti in Africa e America Latina. Il Fondo transizione industriale aiuta le imprese per investimenti miranti al miglioramento dell’efficienza energetica o per un uso più efficiente delle risorse. Il fondo nuove competenze sostiene le imprese che realizzano progetti per adeguarsi ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali. I mini contratti di sviluppo sono aperti a piccole, medie e grandi imprese che investono nel Mezzogiorno. Prevedono programmi di investimenti per rispondere alle finalità e agli ambiti tecnologici definiti dalla piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa Step. Simest aiuta le imprese italiane non esportatrici che intendano investire in Africa.
Fisco, un nuovo evasometro
Il generale della Guardia di Finanza, Luigi Vinciguerra, ieri, in audizione in commissione Finanze del Senato ha delineato la strategia delle Fiamme gialle per contrastare la crescita del magazzino della riscossione che ha raggiunto la cifra record di 1.280 miliardi. Nel 2025 sarà sviluppato una sorta di evasometro ovvero una specifica analisi tesa a contrastare i fenomeni di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Si tratta di una sorta di termometro che misurerà la febbre di evasione per i soggetti con elevati debiti fiscali o con un alto indice di rischio fiscale. L’indice di rischio sarà costruito con la valorizzazione di specifici indicatori. Una volta individuati gli affetti dal virus evasione, le liste saranno affidate ai reparti della Guardia di Finanze per gli approfondimenti sul campo. Fari puntati anche sulle partite Iva ‘apri e chiudi’ e sui falsi crediti d’imposta.
Holding, conferimenti forti
Un documento della Fondazione nazionale dei commercialisti analizza in modo approfondito le disposizioni contenute nell’art. 177 del Tuir alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs n. 192/2024. Particolarmente interessanti sono le osservazioni in merito al contenuto del comma 2 bis della norma, che, post riforma prevede ora che la disciplina in materia del c.d. realizzo controllato si applichi nel caso in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società secondo l’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile né incrementa la percentuale di controllo. In questo quadro le disposizioni generali del comma 2 si applicano se sono soddisfatte due condizioni: le partecipazioni conferite che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore a 5 o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; partecipazioni conferite in una società, esistente o nuova, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso di conferente persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari.
Manca la fattura? C’è il TD29
Il file TD29 manda in soffitta l’autofattura-denuncia. Per segnalare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione dell’operazione da parte del fornitore ed evitare la sanzione di legge, il cessionario/committente deve trasmettere al Sistema di interscambio un file TD29. La nuova tipologia di documento digitale è stata inserita dalle Entrate con l’ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica utilizzabili da ieri, 1°aprile 2025. Ha così trovato attuazione l’importante modifica apportata all’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997 dal Dlgs n. 87/2024 di revisione delle sanzioni tributarie. La nuova procedura si applica alle violazioni commesse dal 1°settembre 2024. La vecchia procedura resta valida solo per la regolarizzazione di operazioni in relazione alle quali il cessionario/committente è tenuto ad assolvere l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile interna o esterna.
Imposta di registro su obblighi di pagamento
Con la risposta a interpello n. 85 di ieri l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che negli accordi transattivi non implicanti il trasferimento o la costituzione di diritti reali l’imposta di registro si applica sui soli obblighi di pagamento che insorgono contestualmente, senza tener conto di effetti restitutori ovvero estintivi. Ove l’accordo, in pendenza del giudizio di appello, disponga il venir meno dell’obbligazione risarcitoria statuita nel precedente grado per assorbimento satisfattivo nell’indennizzo assicurativo, con salvezza di un importo a titolo di contributo per spese legali, quest’ultimo costituisce la base imponibile su cui applicare l’aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur.
Rimborsi spese e bolli complicano la dichiarazione dei forfettari
La gestione del regime forfettario si complica a causa di incertezze sulla tassazione dei rimborsi spese e sul trattamento del bollo in fattura. L’eliminazione delle certificazioni uniche semplifica gli obblighi per i sostituti d’imposta, ma rende più ardua la dichiarazione dei forfettari, allontanando la possibilità di modelli precompilati. La modifica dell’articolo 54 del TUIR esclude dal reddito i rimborsi spese analitici, ma non è chiaro se ciò valga anche per i forfettari, creando disallineamenti tra clienti e professionisti. Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, il bollo riaddebitato al cliente concorre al reddito, incidendo sul limite di permanenza nel regime. Sebbene questa interpretazione sia contestabile, molti contribuenti la seguono per evitare contenziosi. Tuttavia, l’accumulo di bolli potrebbe portare a superare la soglia di accesso al regime forfettario, rendendo la scelta potenzialmente onerosa.
Novità Fiscali
Circolari e Comunicazioni
Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 28 marzo 2025, ha disposto la soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali, così come richiesto dall’Inps. Le causali soppresse sono:
- ‘VITA’ denominata ‘CASSA RISCHIO VITA – Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare’;
- ‘EBAI’ denominata ‘EBAIS – Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi’;
- ‘EBCA’ denominata ‘EBICA STUDI LEGALI – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali’;
- ‘EART’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato – EBICC Artigianato’;
- ‘EBIM’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Multiservizi’;
- ‘EBTR’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Trasporti’;
- ‘EBIF’ denominata ‘EBIFORM – Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante’;
- ‘EBLE’ denominata ‘EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario’;
- ‘EBNS’ denominata ‘EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola’;
- ‘EBFC’ denominata ‘EBSA – Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione’;
- ‘EBVS’ denominata ‘E.N.Bi.Art. – Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento della tassa automobilistica erariale, di sanzioni e interessi, dovuti a seguito dell’atto di accertamento del fisco
Il decreto del Mef 13 febbraio 2025 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento della tassa automobilistica erariale. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 27 marzo, ha esteso le modalità di versamento mediante mod. F24 alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica, a seguito dell’atto di accertamento emesso dal Fisco.
Per consentire il versamento delle somme dovute con il modello F24 ELIDE l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 28 marzo 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘A503’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Atto di accertamento’;
- ‘A504’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Sanzione – Atto di accertamento’;
- ‘A505’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Interessi – Atto di accertamento’.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo ‘A100 – spese di notifica per atti impositivi’.
Iva - Rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile in caso di ‘realizzazione di opere su beni di terzi’
All’Agenzia delle Entrate sono arrivate richieste di chiarimenti in merito alla rimborsabilità dell’eccedenza Iva detraibile ‘per opere realizzate su beni di terzi’, come ad esempio i lavori di ristrutturazione o di manutenzione.
Con la risoluzione n. 20/E del 26 marzo 2025 l’Agenzia ha fornito indicazioni per le ipotesi nelle quali l’Iva è stata assolta dall’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo in relazione ai lavori sopra espressi effettuati su beni di proprietà di terzi, che presentano un nesso di strumentalità con l’attività svolta.
Le indicazioni dell’Agenzia intendono adeguare la prassi a quanto stabilito dalla sentenza n. 13162/2024 della Corte di cassazione. I giudici di legittimità hanno parificato sul piano sostanziale ‘detrazione’ e ‘rimborso’ dell’Iva. Inoltre, hanno chiarito che la nozione di ‘beni ammortizzabili’, contemplata dall’articolo 30, comma 2, lett. c) del Dpr 633/1972, ‘deve necessariamente essere estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali ‘investimenti’ (beni strumentali)’.
Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 13162 del 2024 non sono da ritenersi più attuali le indicazioni fornite sul punto dalla risoluzione n. 179/2005. La conseguenza è che ‘l’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’Iva per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo’.
Naturalmente il rimborso spetta al ricorrere dei presupposti generali di detraibilità dell’Iva, come la strumentalità dei beni stessi all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, quali investimenti che richiedono un impiego di risorse finanziarie non contabilizzate come costo di un singolo esercizio.
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Le scadenze del mese